La cessione crediti è un contratto che
regola la cessione a titolo oneroso (non gratuita) di crediti frutto di
attività economica certamente verificabile, tra il "cedente"
(impresa titolare di un credito) e il "cessionario" (società
finanziaria in possesso dei necessari requisiti per effettuare
l’operazione). Tale contratto si perfeziona con il consenso delle parti,
cioè nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha la conoscenza
dell’accettazione dell’altra parte (art. 1360 C.C.).
CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO: E’ una forma di garanzia per il
cedente: il buon fine del credito ceduto (cioè la riscossione) non è
garantito da parte del cedente. Quest'ultimo è tenuto a garantire
soltanto l'esistenza e la validità del credito ceduto, nel momento in
cui viene effettuata la cessione.
PERCHE' CEDERE UN CREDITO
L’impresa cede un credito fondamentalmente per eliminare dal bilancio le partite in sofferenza, che non si riescono a riscuotere, e che invece concorrono a formare il reddito imponibile con conseguenza di aggravio di imposizione fiscale.
In presenza di un utile d’esercizio è sicuramente conveniente alienare un credito di questa natura; tale operazione genera in pratica un beneficio economico corrispondente al peso dell’imposizione fiscale calcolata sul credito stesso.
I VANTAGGI DERIVATI DALLA CESSIONE DEI CREDITI INESIGIBILI
Il ricorso alla cessione pro-soluto dei crediti offre soprattutto vantaggi di carattere fiscale, economico e giuridico che possono essere così sintetizzati:
- risparmio dei costi di gestione del credito “incagliato” o “in sofferenza” sia per le risorse interne, sia
per le procedure di recupero stragiudiziali e giudiziali.
- minor imposizione fiscale sugli utili conseguente alla
registrazione di perdite su crediti che derivano
dalla cessione.
- deducibilità fiscale delle perdite conseguenti la
cessione del credito.
SOGGETTI ABILITATI ALL'ACQUISTO DEI CREDITI
La società che acquisisce il credito a titolo oneroso deve essere un soggetto disciplinato dal Testo Unico della Legge Bancaria, Cioè una Società Finanziaria in possesso di requisiti minimi di capitale, con specifico organo amministrativo ed iscritta all’UIC (Ufficio Italiano Cambi).
COME SI PERFEZIONA LA CESSIONE DEL CREDITO
Il contratto di cessione crediti si
perfeziona tra cedente e cessionario attraverso uno scambio di
corrispondenza avente data e contenuto certo. Quindi:
E’ gradito l’utilizzo della firma digitale/posta certificata, che
consente una riscontrabilità certa della comunicazione e semplifica la
stessa in modo determinante.
La comunicazione del cedente è una formale richiesta di cessione a
titolo oneroso di crediti che devono essere chiaramente indicati
(creditore, credito vantato, documenti comprovanti la certezza del
credito stesso e documenti attestanti le eventuali azioni svolte per il
recupero)
A tale richiesta risponde il cessionario accettando formalmente
l’acquisizione del credito e indicando l’ammontare del valore
attribuito
L’operazione si svolge con l’ausilio di una "due diligence" sul
portafoglio crediti espletata da
Comas tramite una propria struttura
investigativa. Il costo di
questa operazione è a carico del cedente.
Il cedente notifica poi l’avvenuta cessione al debitore, in copia. La
normativa indica chiaramente che non è necessaria l’approvazione di
quest’ultimo; questa comunicazione ha lo scopo di fornire i corretti
riferimenti del cessionario, nuovo titolare del credito.
RIFERIMENTI NORMATIVI
La normativa che regola la cessione pro soluto dei crediti è
contenuta essenzialmente nei seguenti testi :
- Codice Civile – art. 1260 – 1267: per la disciplina generale.
- Legge N. 52, 21/02/91 : per la disciplina specifica della cessione
dei crediti d’impresa.
- D.LGS.385 del 1/9/93 : per l’identificazione dei soggetti
autorizzati ad effettuare operazioni di
acquisto di crediti.
- D.P.R. 917/86 : per gli aspetti fiscali.
Maggiori informazioni sui riferimenti normativi che regolano la
cessione dei crediti